Si comunica a tutti i portatori di interesse (docenti, genitori, alunni, personale esterno) che, in ottemperanza al DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122, “fino al 31 dicembre 2021, cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque acceda ad ogni struttura scolastica, dovrà possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19″.
Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti. La misura, di cui al comma 1 del succitato decreto, non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Si precisa, dunque, che tale estensione dell’obbligo, precedentemente riguardante solo il personale scolastico, riguarda adesso anche i genitori che dovessero richiedere l’accesso per documentate ragioni indifferibili e non risolvibili da remoto, nonché tutti gli operatori esterni (addetti refezione scolastica, esperti esterni, addetti manutenzione ecc.).
I collaboratori scolastici e i fiduciari di plesso sono tenuti al controllo della certificazione verde come già disposto.
Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.